□ Che cos'è l'affidamento familiare?
□ Come si diventa affidatari?
□ Chi sono i protagonisti dell'affidamento familiare?
□ Quali sono i compiti della famiglia affidataria?
□ Quali sono i compiti degli operatori dei servizi sociali?
□ Quali sono i compiti dell'Associazione Murialdo?
□ Ci sono misure a sostegno delle famiglie affidatarie?
□ Come posso saperne di più?
L’affidamento familiare è l’accoglienza temporanea nella propria vita e nella propria casa di un bambino o di un ragazzo.
La legge sull’affidamento prevede che per tutta la durata dello stesso vengano mantenuti i legami con la famiglia d’origine del bambino. L’affidamento è dunque un aiuto rivolto a un minore al quale viene data la possibilità di crescere in un ambiente famigliare adeguato mentre i suoi genitori sono in difficoltà, rispettando la sua storia individuale e famigliare: esso è quindi un aiuto alla famiglia di origine nel tempo che le è necessario per affrontare e, per quanto possibile, risolvere i suoi problemi, appoggiata e sostenuta dai Servizi Sociali.
L’affidamento familiare può essere:
RESIDENZIALE: quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia. Questa tipologia di affidamento è disciplinata dalla legge n. 184/1983 e dalla legge n. 194/2001 e prevede due tipi di affidamento:
• Consensuale: si realizza con il consenso della famiglia d’origine. I genitori riconoscono le loro difficoltà e accettano di affidare, in accordo con i Servizi Sociali, il proprio figlio ad un’altra famiglia che percepiscono solidale con loro, per il tempo necessario a superare il momento di difficoltà. È un atto impegnativo e faticoso che implica un rapporto di fiducia reciproca. Il provvedimento di affido è predisposto dal Comune ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare che ne controlla la regolarità.
• Giudiziale: viene disposto dal Tribunale per i Minorenni e realizzato dal Comune, di norma quando manca il consenso della famiglia d’origine. Dev’esserci a monte una situazione di grave disagio e di rischio per il minore.
DIURNO: il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori. Esistono anche affidamenti educativi diurni in cui l’affidatario si reca a casa del minore per svolgere attività di ri-socializzazione e di sostegno scolastico. Il progetto di affidamento diurno si propone l’intento di mantenere il bambino nel proprio domicilio.
Tutti coloro che desiderano informazioni possono rivolgersi ai Servizi Sociali competenti per territorio o all'Associazione Murialdo per avere informazioni più dettagliate.
Chi è interessato ad approfondire la propria disponibilità può partecipare ad incontri informativi realizzati periodicamente e può, successivamente, usufruire di un percorso formativo di preparazione all’esperienza dell’affido.
Questo percorso permette agli operatori dei Servizi territoriali una conoscenza di tutti i componenti della famiglia e, agli aspiranti affidatari, di comprendere la realtà dei nuclei famigliari seguiti e i loro bisogni, nonché di affrontare tematiche specifiche.
L’abbinamento e l’avvio dell’affido risultano particolarmente delicati in quanto è necessario conciliare i bisogni e le condizioni del minore e della sua famiglia con la disponibilità e le risorse di accoglienza specifiche di ogni famiglia che si proponga e risulti idonea all’esperienza dell’affido.
I Servizi Sociali predisporranno un progetto di affido costruito su misura per il minore e la famiglia affidataria che definisca tempi, modalità e forme di sostegno all’affido.
L’affido è regolato dalla legge n. 184/1983 e dalla legge n. 194/2001. Tali leggi prevedono che il minore temporaneamente privo di un ambiente famigliare idoneo possa essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
Esse prevedono inoltre che l’affido abbia la durata di 24 mesi, rinnovabile qualora non esistano ancora le condizione di rientro del minore nella sua famiglia. Al contrario, l’affidamento famigliare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto nel momento in cui viene meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato.
Possono essere italiani o stranieri, neonati, bambini di due o tre anni, possono frequentare la scuola materna, elementare o media, essere già grandi e avere fino a diciassette anni compiuti. Possono anche avere problemi di salute o di disabilità più o meno gravi. L’affidamento familiare si rivolge quindi a tutti i minori che ne hanno bisogno. Si può essere più piccoli o già abbastanza cresciuti, ma avere comunque bisogno di relazioni affettive stabili che solo in una famiglia possono essere garantite. Si può fare ancora molto sia per i pre-adolescenti che per gli adolescenti. Avere una famiglia su cui poter contare è importante per tutti i bambini, a maggior ragione quando ci sono delle difficoltà personali e famigliari da affrontare.
Sono famiglie conosciute e seguite dai Servizi Sociali con bisogni e difficoltà di tipo diverso, che non riescono da sole ad occuparsi dei propri figli in modo adeguato e ad offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere. Il ricevere aiuto da un’altra famiglia nel crescere i propri figli può favorire in loro un maggior investimento di energie e un ulteriore stimolo per cercare di affrontare e, per quanto possibile, risolvere i problemi concreti che sono alla base delle loro difficoltà, migliorando quindi le proprie condizioni di vita e tornando nella possibilità di offrire ai loro bambini l’affetto e il sostegno genitoriale di cui hanno bisogno.
L’affidamento è una scelta complessa e impegnativa, ma proprio per questo umanamente arricchente, il cui valore resta nel tempo anche una volta che si è conclusa. Possono offrire la propria disponibilità all’affido non solo famiglie con figli ma anche coppie e singoli. Non sono richieste particolari abilità e non sono previsti dalla legge limiti di età.
Tuttavia requisiti essenziali sono:
I Servizi Sociali promuovono iniziative di ricerca e sensibilizzazione dei cittadini per diffondere la cultura dell’affidamento come espressione di solidarietà tra famiglie nel proprio territorio.
Essi svolgono inoltre attività di informazione/formazione e sostegno alle famiglie, coppie o singoli che si rendono disponibili all’affidamento. Quando l’affidamento familiare risulta essere l’intervento più appropriato nell’interesse e per la tutela del minore i Servizi Sociali, cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza nonché la vigilanza durante l’affidamento (legge n. 184/1983 e legge n. 194/2001), preparano il progetto.
Il progetto, redatto in modo partecipato ove possibile con la famiglia di origine e il minore, deve contenere:
Il progetto deve essere flessibile per poter essere modificato, quando necessario, nel corso dell’esperienza in relazione all’effettivo evolversi della situazione. Gli operatori dei Servizi Sociali preparano la famiglia d’origine all’affidamento: è compito loro inoltre agire nei confronti di quest’ultima per affrontare per quanto possibile le cause che hanno provocato l’allontanamento del minore. Gli operatori rimarranno a sostegno della famiglia affidataria per quanto riguarda la relazione con il bambino e specialmente per quanto riguarda la gestione dei rapporti con i suoi genitori; la famiglia affidataria da parte sua si impegnerà a collaborare con i Servizi Sociali nell’impostare e mantenere un dialogo costruttivo sia con loro che, anche se più indirettamente, con la famiglia d’origine del bambino.
La Rete di famiglie costituita in o facente parte di associazioni, collabora con gli operatori dei Servizi Sociali nel creare un contesto in cui la famiglia non si senta sola a sostenere la complessità dell’affido e in cui quest’ultima riesca sempre a trovare il sostegno adeguato, le risposte e l’appoggio di cui nell’attuazione e nella pratica dell’affido si può verificare il bisogno. Essa ha il compito di arricchire la dimensione motivazionale che ha condotto alla scelta dell’accoglienza e di valorizzarla, portandola da un piano individuale ad un piano sociale e rendendo fruibile tale esperienza da altre famiglie che si stiano avvicinando a questa realtà.
Il Servizio Sociale territoriale, cui è attribuita la responsabilità e la vigilanza del progetto, deve riferire al Giudice Tutelare (se l’affidamento è consensuale) o al Tribunale per i Minorenni (se l’affidamento è giudiziale) ogni evento che sia considerato di qualche rilevanza, ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento del progetto, sull’evoluzione delle condizioni della famiglia d’origine e sull’eventuale necessità di proseguire l’affidamento.
I compiti dell’affidatario nei confronti del minore sono elencati nell'art. 5 della legge sull’affidamento:
"L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 (n.d.r.: decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (n.d.r.: condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile. Qualora sia stato nominato un Tutore, l’affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall’Autorità affidante.
In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.
L’affidatario dev’essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”.
Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale significa, di fatto, che gli affidatari gestiscono ad esempio i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola.
I minori hanno diritto al rispetto della propria identità culturale e quindi, ad esempio, relativamente alla confessione religiosa gli affidatari devono accettare la scelta fatta dalla famiglia d’origine del bambino. Gli affidatari quindi non possono effettuare scelte autonome nei confronti del minore affidato (ad es. battesimo, comunione, ecc.) ma devono concordarle con gli esercenti la potestà parentale.
Nell’eventualità di attività che presentino qualche rischio può essere necessario il consenso dell’esercente la potestà o del tutore; occorrerà, per esempio, il consenso dei genitori o del tutore per quegli interventi medico-sanitari che esulano dall’ordinario (es. un intervento chirurgico), ma non occorrerà il consenso del genitore o del tutore per la cura delle comuni malattie dei bambini. Gli affidatari devono custodire le informazioni ricevute dai Servizi Sociali tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza per il bambino che hanno accolto.
L’istituto dell’affidamento prevede il mantenimento e, ove possibile, il rafforzamento dei legami del bambino con la sua famiglia d’origine.
Gli operatori dei Servizi Sociali forniscono agli affidatari le informazioni necessarie che riguardano il minore, la sua storia, le sue esperienze, i suoi legami, e portano alla loro conoscenza gli elementi utili per comprenderne le difficoltà, le richieste e le reazioni al nuovo ambiente. Gli affidatari devono garantire la necessaria riservatezza sulle informazioni ricevute e non divulgare a terzi quanto hanno appreso.
Gli operatori dei Servizi Sociali assicurano:
L'associazione nei progetti d'affido:
Le responsabilità che l'Associazione Murialdo si assume sono finalizzate a:
L’affido è regolato dalla legge n. 184/1983 e dalla legge n. 194/2001. Tali leggi prevedono che i Servizi Sociali, nell’ambito delle proprie competenze e su disposizione del giudice, ovvero secondo le necessità del caso, svolgano opera di sostegno educativo e psicologico, agevolino i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio, dell’opera delle associazioni famigliari e della Rete di famiglie affidatarie locali. Esse prevedono inoltre che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.
Linee di indirizzo per l'affidamento familiare [pdf - Istituto degli Innocenti]
Un percorso nell'affido [pdf - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali]
Bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni [Quaderno della Ricerca Sociale n. 49 a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali]
L’affido: dall’infanzia all’adolescenza, un percorso alternativo [pdf - intervista alla coordinatrice educativa]
Le radici storiche dell'affido [pdf - attività formativa]
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