Associazione Murialdo Viterbo
L'affido familiare: domande e risposte

□   Che cos'è l'affidamento familiare?
□   Come si diventa affidatari?
□   Chi sono i protagonisti dell'affidamento familiare?
□   Quali sono i compiti della famiglia affidataria?
□   Quali sono i compiti degli operatori dei servizi sociali?
□   Quali sono i compiti dell'Associazione Murialdo?
□   Ci sono misure a sostegno delle famiglie affidatarie?
   Come posso saperne di più

Che cos'è l' affidamento familiare

L’affidamento familiare è l’accoglienza temporanea nella propria vita e nella propria casa di un bambino o di un ragazzo.
La legge sull’affidamento prevede che per tutta la durata dello stesso vengano mantenuti i legami con la famiglia d’origine del bambino. L’affidamento è dunque un aiuto rivolto a un minore al quale viene data la possibilità di crescere in un ambiente famigliare adeguato mentre i suoi genitori sono in difficoltà, rispettando la sua storia individuale e famigliare: esso è quindi un aiuto alla famiglia di origine nel tempo che le è necessario per affrontare e, per quanto possibile, risolvere i suoi problemi, appoggiata e sostenuta dai Servizi Sociali.

L’affidamento familiare può essere:

  • RESIDENZIALE: quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia. Questa tipologia di affidamento è disciplinata dalla legge n. 184/1983 e dalla legge n. 194/2001 e prevede due tipi di affidamento:
    Consensuale: si realizza con il consenso della famiglia d’origine. I genitori riconoscono le loro difficoltà e accettano di affidare, in accordo con i Servizi Sociali, il proprio figlio ad un’altra famiglia che percepiscono solidale con loro, per il tempo necessario a superare il momento di difficoltà. È un atto impegnativo e faticoso che implica un rapporto di fiducia reciproca. Il provvedimento di affido è predisposto dal Comune ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare che ne controlla la regolarità.
    Giudiziale: viene disposto dal Tribunale per i Minorenni e realizzato dal Comune, di norma quando manca il consenso della famiglia d’origine. Dev’esserci a monte una situazione di grave disagio e di rischio per il minore.

  • DIURNO: il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori. Esistono anche affidamenti educativi diurni in cui l’affidatario si reca a casa del minore per svolgere attività di ri-socializzazione e di sostegno scolastico. Il progetto di affidamento diurno si propone l’intento di mantenere il bambino nel proprio domicilio.

Come si diventa famiglia affidataria

Tutti coloro che desiderano informazioni possono rivolgersi ai Servizi Sociali competenti per territorio o all'Associazione Murialdo per avere informazioni più dettagliate.
Chi è interessato ad approfondire la propria disponibilità può partecipare ad incontri informativi realizzati periodicamente e può, successivamente, usufruire di un percorso formativo di preparazione all’esperienza dell’affido.
Questo percorso permette agli operatori dei Servizi territoriali una conoscenza di tutti i componenti della famiglia e, agli aspiranti affidatari, di comprendere la realtà dei nuclei famigliari seguiti e i loro bisogni, nonché di affrontare tematiche specifiche.
L’abbinamento e l’avvio dell’affido risultano particolarmente delicati in quanto è necessario conciliare i bisogni e le condizioni del minore e della sua famiglia con la disponibilità e le risorse di accoglienza specifiche di ogni famiglia che si proponga e risulti idonea all’esperienza dell’affido.
I Servizi Sociali predisporranno un progetto di affido costruito su misura per il minore e la famiglia affidataria che definisca tempi, modalità e forme di sostegno all’affido.
L’affido è regolato dalla legge n. 184/1983 e dalla legge n. 194/2001. Tali leggi prevedono che il minore temporaneamente privo di un ambiente famigliare idoneo possa essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
Esse prevedono inoltre che l’affido abbia la durata di 24 mesi, rinnovabile qualora non esistano ancora le condizione di rientro del minore nella sua famiglia. Al contrario, l’affidamento famigliare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto nel momento in cui viene meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato.

Chi sono i protagonisti dell'affido

LE BAMBINE e I BAMBINI , le RAGAZZe E i RAGAZZi

Possono essere italiani o stranieri, neonati, bambini di due o tre anni, possono frequentare la scuola materna, elementare o media, essere già grandi e avere fino a diciassette anni compiuti. Possono anche avere problemi di salute o di disabilità più o meno gravi. L’affidamento familiare si rivolge quindi a tutti i minori che ne hanno bisogno. Si può essere più piccoli o già abbastanza cresciuti, ma avere comunque bisogno di relazioni affettive stabili che solo in una famiglia possono essere garantite. Si può fare ancora molto sia per i pre-adolescenti che per gli adolescenti. Avere una famiglia su cui poter contare è importante per tutti i bambini, a maggior ragione quando ci sono delle difficoltà personali e famigliari da affrontare.

LE FAMIGLIE D'ORIGINE

Sono famiglie conosciute e seguite dai Servizi Sociali con bisogni e difficoltà di tipo diverso, che non riescono da sole ad occuparsi dei propri figli in modo adeguato e ad offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere. Il ricevere aiuto da un’altra famiglia nel crescere i propri figli può favorire in loro un maggior investimento di energie e un ulteriore stimolo per cercare di affrontare e, per quanto possibile, risolvere i problemi concreti che sono alla base delle loro difficoltà, migliorando quindi le proprie condizioni di vita e tornando nella possibilità di offrire ai loro bambini l’affetto e il sostegno genitoriale di cui hanno bisogno.

LE FAMIGLIE AFFIDATARIE

L’affidamento è una scelta complessa e impegnativa, ma proprio per questo umanamente arricchente, il cui valore resta nel tempo anche una volta che si è conclusa. Possono offrire la propria disponibilità all’affido non solo famiglie con figli ma anche coppie e singoli. Non sono richieste particolari abilità e non sono previsti dalla legge limiti di età.
Tuttavia requisiti essenziali sono:

  • Uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un’altra persona, in una condizione di difficoltà;
  • La disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino o un ragazzo, senza la pretesa di cambiarlo, aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità e valorizzando le sue risorse;
  • La consapevolezza della presenza e dell’importanza nella vita del bambino della sua famiglia d’origine, con la quale cercare di mantenere un rapporto di dialogo costruttivo e di collaborazione in vista del benessere del minore.

I SERVIZI SOCIALI

I Servizi Sociali promuovono iniziative di ricerca e sensibilizzazione dei cittadini per diffondere la cultura dell’affidamento come espressione di solidarietà tra famiglie nel proprio territorio.
Essi svolgono inoltre attività di informazione/formazione e sostegno alle famiglie, coppie o singoli che si rendono disponibili all’affidamento. Quando l’affidamento familiare risulta essere l’intervento più appropriato nell’interesse e per la tutela del minore i Servizi Sociali, cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza nonché la vigilanza durante l’affidamento (legge n. 184/1983 e legge n. 194/2001), preparano il progetto.
Il progetto, redatto in modo partecipato ove possibile con la famiglia di origine e il minore, deve contenere:

  • gli obiettivi che ci si propone di raggiungere;
  • la durata prevedibile dell’affido;
  • il programma di aiuto alla famiglia di origine;
  • gli impegni dei Servizi Sociali e delle famiglie, d’origine e affidataria;
  • i tempi le modalità degli incontri tra il minore e la sua famiglia di origine.

Il progetto deve essere flessibile per poter essere modificato, quando necessario, nel corso dell’esperienza in relazione all’effettivo evolversi della situazione. Gli operatori dei Servizi Sociali preparano la famiglia d’origine all’affidamento: è compito loro inoltre agire nei confronti di quest’ultima per affrontare per quanto possibile le cause che hanno provocato l’allontanamento del minore. Gli operatori rimarranno a sostegno della famiglia affidataria per quanto riguarda la relazione con il bambino e specialmente per quanto riguarda la gestione dei rapporti con i suoi genitori; la famiglia affidataria da parte sua si impegnerà a collaborare con i Servizi Sociali nell’impostare e mantenere un dialogo costruttivo sia con loro che, anche se più indirettamente, con la famiglia d’origine del bambino.

L'ASSOCIAZIONE MURIALDO

La Rete di famiglie costituita in o facente parte di associazioni, collabora con gli operatori dei Servizi Sociali nel creare un contesto in cui la famiglia non si senta sola a sostenere la complessità dell’affido e in cui quest’ultima riesca sempre a trovare il sostegno adeguato, le risposte e l’appoggio di cui nell’attuazione e nella pratica dell’affido si può verificare il bisogno. Essa ha il compito di arricchire la dimensione motivazionale che ha condotto alla scelta dell’accoglienza e di valorizzarla, portandola da un piano individuale ad un piano sociale e rendendo fruibile tale esperienza da altre famiglie che si stiano avvicinando a questa realtà.

LA MAGISTRATURA MINORILE

Il Servizio Sociale territoriale, cui è attribuita la responsabilità e la vigilanza del progetto, deve riferire al Giudice Tutelare (se l’affidamento è consensuale) o al Tribunale per i Minorenni (se l’affidamento è giudiziale) ogni evento che sia considerato di qualche rilevanza, ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento del progetto, sull’evoluzione delle condizioni della famiglia d’origine e sull’eventuale necessità di proseguire l’affidamento.

Quali sono i compiti della famiglia affidataria

I compiti dell’affidatario nei confronti del minore sono elencati nell'art. 5 della legge sull’affidamento:

"L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 (n.d.r.: decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (n.d.r.: condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile. Qualora sia stato nominato un Tutore, l’affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall’Autorità affidante.

In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.
L’affidatario dev’essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”.

Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale significa, di fatto, che gli affidatari gestiscono ad esempio i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola.


I minori hanno diritto al rispetto della propria identità culturale e quindi, ad esempio, relativamente alla confessione religiosa gli affidatari devono accettare la scelta fatta dalla famiglia d’origine del bambino. Gli affidatari quindi non possono effettuare scelte autonome nei confronti del minore affidato (ad es. battesimo, comunione, ecc.) ma devono concordarle con gli esercenti la potestà parentale.

Nell’eventualità di attività che presentino qualche rischio può essere necessario il consenso dell’esercente la potestà o del tutore; occorrerà, per esempio, il consenso dei genitori o del tutore per quegli interventi medico-sanitari che esulano dall’ordinario (es. un intervento chirurgico), ma non occorrerà il consenso del genitore o del tutore per la cura delle comuni malattie dei bambini. Gli affidatari devono custodire le informazioni ricevute dai Servizi Sociali tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza per il bambino che hanno accolto.

Quali sono i compiti dei servizi sociali

L’istituto dell’affidamento prevede il mantenimento e, ove possibile, il rafforzamento dei legami del bambino con la sua famiglia d’origine.  
Gli operatori dei Servizi Sociali forniscono agli affidatari le informazioni necessarie che riguardano il minore, la sua storia, le sue esperienze, i suoi legami, e portano alla loro conoscenza gli elementi utili per comprenderne le difficoltà, le richieste e le reazioni al nuovo ambiente. Gli affidatari devono garantire la necessaria riservatezza sulle informazioni ricevute e non divulgare a terzi quanto hanno appreso.
Gli operatori dei Servizi Sociali assicurano:

  • Sostegno individuale con incontri periodici di verifica o con contatti più frequenti in caso di necessità;
  • Sostegno attraverso la partecipazione a gruppi di famiglie affidatarie;
  • Verifica periodica dell’evoluzione del progetto.
Per quelle situazioni che presentano particolari difficoltà sono previste, a favore del minore, forme di sostegno aggiuntive attraverso interventi educativi e di cura individualizzati.

Quali sono i compiti dell'Associazione

L'associazione nei progetti d'affido:

  • fornisce sostegno psicopedagogico alla famiglia affidataria
    - personale specializzato è a disposizione per garantire un sostegno nella comprensione dei processi educativi, condividendo ansie, gioie, cadute e conquiste...
    - il confronto con altre famiglie affidatarie offre la ricchezza di esperienze diverse;
  • collabora nella progettazione del percorso dell'affido con i servizi territoriali coinvolti
    - sono i Servizi Sociali territoriali ad eseguire e garantire l'affidamento in un clima di collaborazione con l'Associazione e con le famiglie che ne fanno parte;
    - l'Associzione elabora un progetto personalizzato con il Servizio proponente e la famiglia accogliente.
  • offre intermediazioni o sostegno nel rapporto tra i bambini in affido e i genitori naturali
    - l'equipe dell'Associazione segue con particolare attenzione i rapporti con le famiglie naturali dei ragazzi nella prospettiva di una proficua collaborazione e di un rientro del ragazzo in famiglia, disponibile ad effettuare una mediazione tra famiglia naturale e famiglia affidataria.
  • gestisce percorsi formativi per le famiglie affidatarie o che vogliono avvicinarsi all'affido
    - promuove una cultura della solidarietà e dell'accoglienza mediante incontri di informazione e conoscenza sull'affido;
    - si affianca alle famiglie affidatarie e le accompagna per alimentare le motivazioni e sostenere le scelte quotidiane.

Le responsabilità che l'Associazione Murialdo si assume sono finalizzate a:

  • Creare un contesto di collaborazione perché la famiglia non si senta mai sola a sostenere la complessità dell’esperienza dell’affido;
  • Organizzare percorsi formativi per famiglie disponibili all’affido e famiglie che già vivono quest’esperienza, favorendo tra esse lo scambio di informazioni allo scopo di rendere quella dell’affido una realtà più facilmente accessibile, a cui più famiglie si possano sentire adeguate ad avvicinarsi, garantendo la continuità e la competenza di gestione di tali percorsi grazie al supporto costante di professionisti specializzati;
  • Favorire e garantire il confronto tra le famiglie nel vivo dell’esperienza dell’affido, sulla gestione del quotidiano;
  • Fornire le risposte, i contributi e il sostegno adeguato di fronte alle problematiche che si possono presentare nella pratica dell’affido;
  • Garantire uno spazio di rielaborazione dell'esperienza, di autoanalisi e autovalutazione nell’attuazione e nell’avanzamento della convivenza.
  • Consolidare lo scambio di buone prassi e la creazione di strumenti, processi operativi e linguaggi condivisi tra le Istituzioni, i Servizi Sociali e le Associazioni a sostegno delle famiglie impegnate in questa realtà;
  • Arricchire la dimensione motivazionale che ha condotto alla scelta dell’accoglienza allo scopo di attribuirle un significato all’interno della comunità che superi la dimensione dell’individuo valorizzandola a livello sociale;
  • Costituire un contesto di mediazione e collaborazione con Servizi Sociali nella ricerca di nuove famiglie e nella formazione sia iniziale che continuativa di quest’ultime.

Quale aiuto per le famiglie affidatarie

  • CONTRIBUTO ALLE SPESE
    Previsto sia per l’affidamento residenziale che per l’affidamento semiresidenziale e diurno.
  • ASSICURAZIONE
    Una polizza assicurativa copre i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose cagionati dai minori e dagli affidatari nell’accudimento degli affidati e per infortuni dei minori.
  • FACILITAZIONI ECONOMICHE PER I SERVIZI ALL'INFANZIA
  • CONGEDI PER MATERNITÀ E PATERNITÀ
    (astensione obbligatoria)
    Il diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità spetta per il minore fino al compimento del 18° anno di età. Il diritto decorre dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria ed è fruibile per un periodo massimo di tre mesi in via continuativa o frazionata e comunque entro i primi cinque mesi dall’ingresso del minore in famiglia. Il congedo che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
  • CONGEDI PARENTALI PER MINORI IN AFFIDAMENTO TEMPORANEO
    (astensione facoltativa)
    Gli affidatari possono fruire del congedo parentale per i minori di diciotto anni e comunque entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia; può essere fruito anche contemporaneamente da entrambi in modo continuativo o frazionato dall’affidataria che ha già fruito del congedo di maternità per un periodo massimo di sei mesi e dall’affidatario dopo l’ingresso del minore in famiglia per un periodo massimo di sette mesi.
  • PERMESSI PER MALATTIA DEL MINORE
    Gli affidatari hanno il diritto di assentarsi dal lavoro, alternativamente, durante le malattie del bambino di età inferiore agli otto anni entro gli stessi limiti e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Il diritto al congedo per malattia senza limite di durata è esteso fino al compimento di sei anni d’età del bambino. Se al momento dell’ingresso in famiglia il bambino ha un’età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo è fruibile entro i primi tre anni, nel limite di cinque giorni l’anno.

L’affido è regolato dalla legge n. 184/1983 e dalla legge n. 194/2001. Tali leggi prevedono che i Servizi Sociali, nell’ambito delle proprie competenze e su disposizione del giudice, ovvero secondo le necessità del caso, svolgano opera di sostegno educativo e psicologico, agevolino i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio, dell’opera delle associazioni famigliari e della Rete di famiglie affidatarie locali. Esse prevedono inoltre che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

Come posso saperne di più

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